DENOMINAZIONE SEDE
ART. 1 – E’ costituita un’associazione denominata “Corpo Bandistico SAN PIETRO” con sede in Lodi Vecchio presso il Centro Civico Comunale in via Libertà n. 74.

SCOPO E ATTIVITA’ SOCIALE
ART. 2 – L’Associazione ha finalità strettamente culturali e morali e non ha finalità di lucro ed ha l’impegno di operare per la divulgazione della cultura musicale nell’ambito popolare tra la cittadinanza di Lodi Vecchio, sopratutto tenendo viva la lunga tradizione musicale bandistica tra i giovani. L’associazione potrà assumere tutte le iniziative che riterrà opportune per il raggiungimento dei propri scopi come ad esempio l’organizzazione di concerti pubblici, la partecipazione tradizionale a decoro di manifestazioni civili, religiose e sportive, esibizioni didattiche per gli allievi delle scuole, l’organizzazione di corsi di orientamento musicali (scuola di musica).

SOCI
ART. 3 – Possono essere ammessi quali soci effettivi oltre ai soci fondatori risultanti dall’atto costitutivo tutte le persone che, in modo volontario, prestano la propria opera come musicisti, sottoscrivendo l’ impegno di rispettare tutte le norme contenute nel presente statuto.
Sono soci simpatizzanti sostenitori tutte le persone che, animate dall’amore per la musica e la tradizione bandistica si impegnino a sostenere l’attività dell’Associazione contribuendo con la propria opera e/o con elargizioni alla buona riuscita delle iniziative intraprese dall’Associazione stessa per il raggiungimento degli scopi statutari.
I soci sia effettivi che simpatizzanti – sostenitori non perseguono scopi di lucro, essi svolgono la propria attività a titolo assolutamente gratuito.

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA DEI SOCI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria:
1 – approva il bilancio;
2 – procede alla nomina delle cariche sociali;
3 – delibera sulla responsabilità degli amministratori ;
4 – delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da almeno un quinto dei soci effettivi.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L’assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata , sullo scioglimento anticipato dell’associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza, quello della data e dell’ora della prima e seconda convocazione.
La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la data di quella della prima.
In mancanza, dell’adempimento di tali formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella sopra stabilita usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere l’avviso di convocazione delle assemblee.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione per i quali occorre il voto favorevole dei 4/5 dei soci aventi diritto al voto.
Hanno diritto al voto nell’assemblea i soci effettivi che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
II socio può farsi rappresentare all’assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta.
Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.
Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell’assemblea e conservate negli atti sociali.
Un rappresentante dei soci simpatizzanti – sostenitori ha diritto di partecipare all’assemblea, con facoltà di parola e potrà essere consultato, ma non avrà diritto di voto.
L’assemblea elegge un proprio Presidente e un Segretario.
Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Alle votazioni si procederà normalmente con sistema di alzata di mano o altro analogo.

ART. 4 – Tutti i soci effettivi eleggono ogni due anni un Consiglio Direttivo formato da undici persone.
Ogni associato dovrà indicare su una scheda una lista di undici persone aderenti all’associazione stessa.
Risulteranno elette le undici persone che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
Tutti i soci simpatizzanti- sostenitori eleggono ogni due anni un proprio rappresentante entro il Consiglio Direttivo che potrà anche partecipare alle assemblee.
Ogni socio simpatizzante- sostenitore dovrà indicare su una scheda il nome di una persona aderente alla associazione stessa come socio simpatizzante-sostenitore.
Risulterà eletta la persona che avrà raggiunto il maggior numero di voti.
II rappresentante dei soci simpatizzanti- sostenitori ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e di accedere alle scritture contabili, pur non avendo in seno al Consiglio stesso il diritto di voto.
II rappresentante dei soci simpatizzanti- sostenitori ha il compito di coordinare l’attività dei soci simpatizzanti- sostenitori stessi secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare al proprio incarico con semplice lettera o essere esonerati dal Consiglio stesso con decisione motivata per scarso interesse o per comportamento contrario alle norme statutarie, previa votazione del Consiglio stesso.

ART. 6 – All’interno del Consiglio Direttivo saranno ripartite le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Capo Banda, Tesoriere, Responsabili per allievi, per strumenti e per le divise e infine un Segretario.
I membri dell’associazione dovranno attenersi a tutte le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, in particolare a quelle disposizioni di carattere disciplinare impartite dal Capo Banda, il quale è responsabile durante le esibizioni esterne.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà delegare alcune delle sue funzioni, specificandone i limiti ad alcuni dei suoi mèmbri.
Le delibere consiliari saranno eseguite dalla/e persone indicata/e dallo stesso nella delibera salvo che sia prevista dal Consiglio stesso una delega generica del presidente o di altro/i membro/i nel qual caso non sarà necessaria la specificazione caso per caso della persona incaricata dell’esecuzione delle singole delibere.
Alla scadenza del suo mandato il Consiglio Direttivo manterrà i poteri spettatigli statutariamente fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che potrà eventualmente anche essere formato dalle stesse persone facenti parte del Consiglio Direttivo scaduto.
Al Consiglio Direttivo tra le altre funzioni è demandato quello dell’ ammissione dei nuovi soci sia effettivi che simpatizzantisostenitori.
Nel caso di decisione contraria all’ammissione essa dovrà essere motivata.
Nello stesso modo (decisione motivata) il Consiglio Direttivo deciderà in merito all’esclusione dei soci stessi i quali saranno in ogni caso liberi di recedere in qualsiasi momento dall’associazione.

ART. 7 – II Consiglio Direttivo può nominare una persona, anche non facente parte dell’associazione in qualità di Direttore Artistico, cui delegare la scelta del repertorio, la stesura di programmi di attività, la conduzione delle più importanti esibizioni esterne.

PATRIMONIO ED ENTRATE
ART. 8 – Le entrate dell’associazione sono costituite da libere elargizioni effettuate da cittadini, da Enti Pubblici, ditte o aziende private e dal compenso per la partecipazione, quando richiesto, a manifestazioni civili, religiose, sportive o funebri.
I fondi via via disponibili potranno essere impiegati dall’associazione unicamente per il conseguimento degli scopi statutari, attraverso l’acquisto di spartiti ed accessori musicali, acquisto o rinnovamento di divise, noleggio di sale per pubbliche esibizioni, finanziamento di corsi di musica ed altro il tutto in accordo con quanto previsto all’art. 2 in particolare relativamente all’assenza di fini di lucro negli scopi ed attività sociali.

ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 9 – L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ad ogni fine anno, in seduta plenaria, si avrà da parte del Consiglio Direttivo il resoconto delle attività artistico – musicali svolte ed il resoconto del bilancio finanziario di gestione.

MODIFICHE ALLO STATUTO
ART. 10 – Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dai Soci riuniti in assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti dei soci iscritti aventi diritto al voto.

SCIOGLIMENTO
ART. 11 – L’associazione potrà essere sciolta quando a giudizio del Consiglio Direttivo, dovessero venire a mancare le condizioni per la conduzione dell’attività culturale così come previsto dal presente statuto e a seguito di regolare delibera assembleare.
Addivenendosi allo scioglimento il Consiglio stesso dovrà provvedere a consegnare tutto il patrimonio dell’Associazione stessa ad un Ente Pubblico, Istituzione Religiosa, civile o Fondazione benefica di riprovate qualità morali previa assicurazione impegno scritto di consegnare il materiale in un qualsiasi futuro ad un gruppo di persone seriamente ed onestamente intenzionate a riprendere l’attività culturale – musicale secondo le norme del presente statuto.